STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
“ASSOCIAZIONE FESTE PATRONALI DI PUGLIA - FEDERAZIONE DEI COMITATI FESTE PATRONALI “CELLINO NICASSIO””

TITOLO I
SEDE - DURATA - SCOPO SOCIALE


Articolo 1

E' costituita, ai sensi della legge numero 383 del 7 dicembre 2000, una associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE FESTE PATRONALI DI PUGLIA - FEDERAZIONE DEI COMITATI FESTE PATRONALI “CELLINO NICASSIO”” in sigla “ASSOCIAZIONE FESTE PATRONALI PUGLIA “CELLINO NICASSIO””.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Adelfia (BA) alla Via Ettore Caraffa n. 6/A.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi secondarie, uffici e depositi nei Comuni della Regione Puglia.
L'Associazione è retta dal presente Statuto ed ha durata illimitata.

Articolo 3

L'Associazione opera, prevalentemente, nel territorio della Regione Puglia, è apolitica, ha struttura democratica, non ha scopo di lucro ed è costituita con il fine precipuo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi.
L'Associazione ha per scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione del territorio e delle sue radici storiche e culturali, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

  • la promozione e lo sviluppo delle Feste in onore del Santo Patrono dei comuni della Regione Puglia;
  • lo svolgimento di attività di supporto nella organizzazione delle Feste in onore del Santo Patrono dei comuni della Regione Puglia;
  • la redazione ed elaborazione di piani di conservazione, recupero e valorizzazione delle tradizioni e dei beni tutti correlati alle Feste in onore del Santo Patrono, anche al fine promuovere lo sviluppo turistico del territorio e di creare situazioni e fattori unificanti per la vita sociale e familiare.

Al tal fine l’Associazione potrà:

  • sviluppare e promuovere la collaborazione delle attività dei Comitati e degli Enti in genere promotori delle Feste Patronali di ciascuna comunità locale;
  • sviluppare e promuovere l'identità federativa dei Comitati Feste Patronali di Puglia nonché di tutti gli Enti promotori di feste in onore del Santo Patrono delle comunità della Regione Puglia;
  • promuovere iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche correlate alla organizzazione e valorizzazione delle Feste Patronali, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di convegni, seminari, incontri-dibattiti, congressi e la promozione e l'organizzazione di eventi di ogni tipo e genere, quali concerti, spettacoli, esposizioni, manifestazioni culturali e sportive;
  • svolgere attività di promozione, mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione di qualsiasi tipo, anche mediante la creazione di un sito internet dedicato;
  • realizzare pubblicazioni culturali, anche periodiche, su qualsiasi supporto ed in particolare pubblicazioni relative agli eventi curati dall'associazione medesima, ben compresa la pubblicazione di un bollettino informativo sulle feste Patronali della Regione Puglia.
  • Per il perseguimento dei suddetti scopi l'Associazione, potrà inoltre:
  • mantenere i rapporti con le istituzioni a qualsiasi titolo utili al conseguimento dello scopo dell'associazione;
  • individuare e rendere possibile l'accesso alle forme di finanziamento più vantaggiose e congrue per la realizzazione dei progetti dell'associazione, utilizzando altresì fondi europei, nazionali, regionali, provinciali, comunali;
  • in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi;
  • compiere attività strumentali al conseguimento dell'oggetto come innanzi individuato.

 

TITOLO II
PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito;

  • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione a qualsiasi titolo;
  • dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  • da donazioni, legati, lasciti di ogni genere, elargizioni o contributi da parte di persone fisiche, Enti Pubblici o Privati o di organismi internazionali.

Le entrate dell'Associazione, con cui essa provvede allo svolgimento della propria attività, sono costituite:

  1. dalle quote associative, nella misura di anno in anno stabilita dall'Assemblea degli associati con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. La prima quota associativa annuale per i soci ordinari è stabilita nella misura di Euro _______;
  2. dai redditi dei beni patrimoniali;
  3. da manifestazioni od iniziative indette per sostenere attività dell'associazione;
  4. da ogni altra attività che concorra ad incrementare le risorse dell'associazione per fini istituzionali.

Le quote associative non sono trasmissibili, nè ripetibili dall'associato, nè in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione.

Articolo 5

L'esercizio sociale finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo relativo al successivo esercizio, sulla base della bozza predisposta dal Tesoriere, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno; il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III
SOCI

Articolo 6

L'associazione è aperta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali della associazione, condividendone le finalità, lo spirito e gli ideali.
I membri dell'associazione si suddividono in:

  1. Soci Fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'associazione;
  2. Soci Ordinari: lo sono coloro che siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui in seguito e che intendano contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione anche mediante l'esercizio di attività operativa volontaria; possono essere soci Ordinari tutti i Comitati Festa Patronale della Regione Puglia regolarmente costituiti, rappresentati dai rispettivi Presidenti o Delegati;
  3. Soci Benemeriti-Sostenitori: lo sono le persone fisiche e giuridiche e gli Enti Privati in genere, che siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui in seguito e che intendano contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione mediante elargizioni in denaro e contributi patrimoniali in genere.

Chi intende essere ammesso come nuovo socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, su modulo prestampato predisposto dallo stesso, in cui devono essere indicati i dati anagrafici o la denominazione dell'Ente, il codice fiscale, il domicilio o la sede, l'indirizzo e-mail e, ove possibile, il numero di fax, cui devono essere inviate le comunicazioni sociali, la categoria nella quale il richiedente intende essere ricompreso e contenente altresì l'espressa dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e di quelle contenute negli eventuali Regolamenti Interni, nonché di piena conoscenza ed accettazione degli obblighi da queste derivanti in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
L'ammissione, previo accertamento dei requisiti di cui sopra, è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.
La qualità di associato deve risultare da apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, nel quale sono indicate altresì le categorie di appartenenza. La delibera di ammissione ha effetto dalla annotazione nel libro dei soci.
La partecipazione alla associazione si intende a tempo indeterminato. Ciascun socio potrà recedere nei termini e con le modalità di cui al comma secondo del successivo articolo 7.
Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno uguali diritti, ivi compreso quello di voto.
Essi sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura annualmente fissata dall'Assemblea degli associati, ad osservare le disposizioni del presente statuto, le deliberazioni degli organi sociali nonché il Regolamento Interno Sociale eventualmente adottato; devono impegnarsi, nell'interesse comune ed in relazione alla categoria cui appartengono, a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone ed a tal fine si obbligano a non svolgere azioni ed attività che possano danneggiare e/o pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività della stessa.

Articolo 7

La qualità di associato si perde per morte, recesso od esclusione ovvero per scioglimento dell'Ente socio.
Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, anche mediante messaggio di posta elettronica certificata, indirizzata al Consiglio Direttivo e da inviarsi entro il 30 novembre di ogni anno.
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità del socio, per indegnità morale del socio e per manifesta attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa.
E' considerato moroso il socio che non versi la quota associativa per almeno due anni.
L'esclusione può essere decisa, con delibera motivata, dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e dovrà essere notificata al socio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'esclusione così deliberata avrà effetto dal momento della sua annotazione nel libro dei soci.
L'esclusione come innanzi deliberata dovrà essere ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile, la quale delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.
Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso entro trenta (30) giorni all'assemblea, fatti salvi gli altri rimedi di legge.
E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso e/o esclusione.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo composto da:
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • ed i Consiglieri;
  1. il Comitato di Controllo per la Revisione dei Conti, ove nominato.
    Tutte le cariche sociali, di carattere volontaristico, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto a rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
    Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni della stessa, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati se assenti o dissenzienti.
Nell'Assemblea tutti gli associati (maggiorenni se persone fisiche), qualunque sia la categoria di appartenenza, hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti Interni e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
I Comitati Feste Patronali soci sono rappresentati in Assemblea dal proprio Presidente e legale rappresentate ovvero da un Delegato.
Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta; ciascun associato non può comunque essere portatore di più di due deleghe.
Compete all'Assemblea Ordinaria:

  1. la nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, con designazione del Presidente dello stesso;
  2. la determinazione delle linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
  3. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  4. la determinazione della misura della quota associativa annuale;
  5. l'approvazione di eventuali Regolamenti Interni;
  6. l'adozione di qualsiasi deliberazione attinente l'Associazione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Compete all'Assemblea straordinaria:

  1. l'adozione delle deliberazioni concernenti modifiche al presente Statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dei beni della stessa.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno due volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei voti, lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento delle quote associative o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza - anche fuori della sede sociale, purchè nell'ambito del territorio della Regione Puglia - nonché l’elenco delle materie da trattare, spedito ai soci e da essi ricevuto almeno dieci (10) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito mediante posta ordinaria ovvero mediante telegramma, telefax o posta elettronica.
L'avviso dovrà essere fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci; nel caso di convocazione a mezzo telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.
Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti.
L'assemblea ordinaria può deliberare validamente in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, con votazione palese.
L'Assemblea straordinaria convocata per l'adozione di modifiche statutarie è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni sono adottate con votazione palese.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, nonché dal Segretario dell'Associazione nei casi in cui la verbalizzazione non consti da atto di notaio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sette, nove o undici membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo i soci ed i legali rappresentanti delle persone giuridiche socie o degli Enti soci.
Il Consiglio Direttivo, nella prima adunanza, nomina nel suo ambito il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere per la prima volta sono nominati in sede di atto costitutivo.
Qualora venga a mancare per qualsiasi causa un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando quale nuovo consigliere il primo dei non eletti; il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in cui è subentrato.
L'assenza ingiustificata da parte dei Consiglieri a dieci riunioni del Consiglio Direttivo nel corso dell'esercizio costituisce giusta causa di revoca.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.
Tra l'altro compete al Consiglio Direttivo:

  1. curare l'attuazione del programma di lavoro stabilito dall'Assemblea;
  2. adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del suddetto programma;
  3. predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione unitamente ad idonee relazioni; stabilisce l'importo delle quote associative da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea;
  4. raccogliere ed approvare le domande di ammissione, avendo previamente verificato che il socio che intende essere ammesso abbia letto ed accettato lo statuto dell'Associazione ed eventuali regolamenti interni;
  5. decide sulla esclusione degli associati per i motivi di cui al precedente articolo 7;
  6. predispone l'eventuale regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  7. stabilisce le modalità e normative per l'erogazione di prestazioni e servizi in favore di soci e terzi.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri od al Comitato Esecutivo, nonché nominare direttori e procuratori ad negotia per determinati atti e/o categoria di atti.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno e comunque almeno due (2) volte l'anno.
Le convocazioni del Consiglio saranno fatte dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, nonchè l'elenco delle materie da trattare, da spedire agli amministratori ed ai componenti il Comitato di Controllo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, (cartaceo o magnetico) e può essere spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano, telefax, telegramma o posta elettronica.
In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma o telefax da spedire almeno un giorno prima.
Esso può altresì essere convocato su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice a voto palese. A parità di voti prevale quello del Presidente.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro numerato in ogni pagina e sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario.

PRESIDENTE

Articolo 14

La legale rappresentanza dell'Associazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.
Il Presidente inoltre:

  • convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato esecutivo;
  • cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
  • sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
  • cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
  • adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.
  • esercita le funzioni che eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo;
  • è abilitato ad incassare e quietanzare qualsiasi tipo di mandato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni verranno svolte dal Vice-Presidente.

SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 15

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci ed in particolare collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione e alla presentazione degli stessi agli organi collegiali, nonchè‚ al successivo controllo dei risultati ed all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, tiene la cassa e compila annualmente le bozze del rendiconto economico/patrimoniale a redigersi dal Consiglio Direttivo e da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI TECNICI

Articolo 16

L'Associazione può avvalersi di un Collegio di Tecnici costituito massimo da cinque membri di riconosciuta levatura ed esperienza nel settore in cui opera l'Associazione.
I tecnici vengono eletti dall'Assemblea degli Associati anche tra non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea con voto consultivo e possono presentare proposte e, a richiesta, formulare pareri.

COMITATO DI CONTROLLO

Articolo 17

Il Comitato di Controllo per la Revisione dei Conti, ove nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra i soci; l'Assemblea quale provvede altresì alla designazione del Presidente.
Essi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.
Per i membri del Comitato di Controllo non è stabilito in modo tassativo nessun compenso; i componenti il Comitato di Controllo possono richiedere il rimborso esclusivamente delle spese, sostenute per l'espletamento dell'incarico, se previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea.
Il Comitato di Controllo controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sulla osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento Interno, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del Patrimonio.
Il Comitato di Controllo deve altresì, accertare ogni trimestre solare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale.
Il Comitato di Controllo può richiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati atti o affari.
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

Articolo 18

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria nei modi di legge o per inattività dell'Assemblea Ordinaria protratta per almeno due anni.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, su indicazione dell'Assemblea, in favore di altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità nei termini di legge e fatta salva ogni ed eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.
L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO VI
AGEVOLAZIONI

Articolo 19

L'Associazione si avvale di tutte le agevolazioni fiscali e finanziarie previste dalle leggi nazionali e dai Trattati Internazionali previsti dalla Comunità Europea, nonchè‚ di tutte quelle agevolazioni previste a livello regionale da norme autonome.


TITOLO VII
REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 20

Le norme concernenti il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potranno essere contenute in uno o più Regolamenti Interni da approvarsi dall'Assemblea degli associati con le maggioranze ordinarie.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di Associazioni contenute nel codice civile e/o in leggi speciali o complementari.